
Niente società di comodo se la società immobiliare dimostra, documentalmente, l’impossibilità di praticare canoni di locazione in grado di superare il test di operatività. La coerenza tra il canone praticato, i valori OMI e le caratteristiche dell’immobile locato rendevano infatti plausibile sostenere che il canone di locazione praticato era il migliore possibile sul mercato di riferimento. È sulla base di tale assunto che la Sezione 1 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza n. 726/2026 del 25 giugno scorso, ha respinto l’appello dell’Ufficio dichiarando inapplicabili le presunzioni delle società operative di cui all’art. 30 della Legge n. 724/1994 al caso di specie.

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