
Dal 15 aprile, le imprese che hanno effettuato investimenti nella Zes Unica nell’anno 2025 possono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate per l’ottenimento del contributo aggiuntivo previsto dalla legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026).
Infatti, oltre a prorogare il credito d’imposta ZES Unica ex art. 16 del D.L. n. 124/2023 per gli investimenti effettuati dal 2026 al 2028, ai commi 448-452 dell'art. 1, la legge n. 199/2025, ha previsto un contributo aggiuntivo in favore delle imprese che:
La misura del contributo aggiuntivo è pari al 14,6189% dell'importo del credito d'imposta richiesto con la precedente comunicazione integrativa.
Il contributo aggiuntivo spetta a condizione che il bonus ZES Unica non sia stato cumulato con il credito d’imposta transizione 5.0, ex art. 38 del D.L. n. 19/2024.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 16 febbraio 2026 il provvedimento prot. n. 56564 con il quale ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del contributo aggiuntivo in parola.
La comunicazione può essere trasmessa esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa al 15 maggio 2026 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Il credito riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 presentato unicamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia,
Si precisa infine che un’eventuale comunicazione di annullamento (da non confondere con la comunicazione sostitutiva) di una comunicazione già trasmessa, inviata sempre nell’intervallo temporale 15 aprile 2026-15 maggio 2026, comporta la decadenza del diritto al contributo aggiuntivo, ma non inficia la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d’imposta ZES Unica 2025 entro il 2 dicembre 2025.
In tale ultimo caso l’impresa, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma, conserva il diritto al 60,3811% del credito d’imposta richiesto nella stessa comunicazione integrativa (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2025, n. 570046).
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