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Versamento IMU, scadenza del 16 giugno: chi paga, come si calcola e come versare l’acconto

3 Giugno 2026
Versamento IMU, scadenza del 16 giugno: chi paga, come si calcola e come versare l’acconto

Per il 16 giugno 2026 resta confermato il termine per il versamento della prima rata IMU, con regole ordinarie per la generalità dei contribuenti e disciplina specifica per gli enti non commerciali previste dalla Legge n. 160/2019.

Prima rata IMU entro il 16 giugno - Per la quasi totalità dei soggetti passivi, entro il 16 giugno 2026 va versata la prima rata dell’IMU dovuta per l’anno in corso. L’importo è parametrato all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019. Per i contribuenti diversi dagli enti non commerciali, la rata di giugno rappresenta dunque un acconto calcolato su base storica, mentre il conguaglio a saldo resta fissato al 16 dicembre, sulla base delle delibere comunali definitive per il 2026.

Chi deve pagare (e chi no) - Devono versare l’IMU i proprietari di fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree edificabili e terreni agricoli, nonché i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Pagano anche i genitori assegnatari della casa familiare, i concessionari di aree demaniali e i locatari in leasing finanziario. L’abitazione principale è esente, salvo che si tratti di immobile di lusso in categoria A/1, A/8 o A/9, per cui l’IMU resta dovuta con detrazione base di 200 euro. Molti regolamenti comunali fissano una soglia minima (ad esempio 12 euro) sotto la quale l’imposta non è versata, riferita al totale annuo per singolo Comune.

Regole particolari per gli enti non commerciali - Per gli enti non commerciali di cui all’art. 1, comma 759, lett. g) della Legge n. 160/2019, continua a trovare applicazione la disciplina speciale di versamento. Tali soggetti determinano la prima rata IMU come percentuale dell’imposta complessivamente versata per l’anno precedente, secondo le modalità richiamate dal comma 763, e sono interessati anche dai meccanismi di rateazione relativi agli immobili destinati ad attività istituzionali esenti. La scadenza del 16 giugno, per gli enti che possiedono immobili utilizzati in parte in regime agevolato, può quindi comportare un duplice adempimento: da un lato la prima rata IMU dell’anno in corso, dall’altro l’eventuale versamento aggiuntivo riferito all’anno precedente previsto dalla normativa di settore.

Come si calcola l’acconto del 16 giugno - La base imponibile si ottiene dalla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per il coefficiente stabilito per la categoria (ad esempio 160 per le abitazioni), mentre per i terreni si parte dal reddito dominicale rivalutato. Sulla base imponibile si applica l’aliquota IMU deliberata dal Comune per il 2025, eventualmente diversa a seconda della tipologia di immobile. L’importo annuo così ottenuto viene riproporzionato ai mesi di possesso effettivo dell’immobile; l’acconto normalmente è pari al 50% del totale annuo. In alternativa, il contribuente può versare in un’unica soluzione il 100% dell’IMU entro il 16 giugno, evitando il pagamento di dicembre.

Modalità di pagamento e codici - Il versamento avviene tramite modello F24, utilizzando i codici tributo specifici per IMU e indicando separatamente gli importi per acconto, saldo ed eventuale ravvedimento. In alternativa, è possibile usare il bollettino postale con c/c 1008857615 intestato a “Pagamento IMU”, se previsto dal Comune, oppure la piattaforma pagoPA indicata dall’ente. Nel modello F24 occorre indicare il codice catastale del Comune, l’anno di riferimento (2026), il numero di immobili, la tipologia di versamento (acconto o totale) e barrare le caselle corrette.

Cosa succede se si paga in ritardo - Chi non rispetta la scadenza del 16 giugno può comunque regolarizzare la violazione tramite ravvedimento operoso, beneficiando di una sensibile riduzione delle sanzioni rispetto al 30% ordinario, purché l’irregolarità non sia già stata contestata. In base all’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente può sanare l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto IMU versando spontaneamente l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale annuo dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e la sanzione in misura ridotta, con percentuali che variano in funzione dei giorni di ritardo (dallo 0,1% per ogni giorno entro 15 giorni, fino al 5% per i versamenti oltre due anni).

La regolarizzazione avviene tramite modello F24, barrando la casella “Ravv.” nella sezione “IMU ed altri tributi locali” e indicando in un unico rigo l’importo complessivo comprensivo di imposta, interessi e sanzione ridotta, senza utilizzare codici tributo diversi da quelli ordinari dell’IMU.

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Questo documento fa parte del FocusAcconto IMU 2026