
Una recente Faq dell’Agenzia delle Entrate (3 giugno 2026) ha confermato che i singoli soci di società tra professionisti (STP) o società tra avvocati (STA), titolari di partita IVA propria e di redditi di lavoro autonomo ex articolo 54 TUIR, possono aderire al concordato preventivo biennale (CPB) 2026/2027 anche se la STP/STA non accede al concordato e non applica gli ISA in via definitiva. In assenza di un ISA “definitivo” per la STP/STA, non opera la regola dell’opzione congiunta che, altrimenti, collegherebbe la posizione del singolo socio a quella della struttura associativa.
Il quadro normativo: articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 13/2024 - L’articolo 10 del D.Lgs. n. 13/2024 individua i requisiti soggettivi per l’accesso al CPB, limitandoli ai soggetti per i quali trovano applicazione gli ISA. L’articolo 11 elenca invece le cause di esclusione dal concordato, tra cui quelle relative al rapporto tra professionisti individuali e strutture organizzate (associazioni professionali, STP, STA) introdotte con le lettere b‑quinquies e b‑sexies.
Lettera b‑quinquies: il vincolo per i soci “ISA‑abili” - La lettera b‑quinquies stabilisce che il professionista che, nel periodo d’imposta precedente al biennio oggetto di concordato (nel caso concreto il 2025, per il biennio 2026/2027), dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo ex articolo 54 TUIR ed è socio o associato di una struttura, è escluso dal CPB se l’associazione o la STP/STA cui partecipa non aderisce anch’essa al concordato. In pratica, il socio può aderire al CPB sulla propria posizione autonoma solo se anche la struttura aderisce al concordato per la medesima attività e per gli stessi periodi.
Lettera b‑sexies: il vincolo speculare per STP/STA - La lettera b‑sexies introduce una causa di esclusione per associazioni professionali e STP/STA: questi soggetti non possono accedere al CPB se non tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo ex articolo 54 TUIR aderiscono al concordato. È però previsto che la presenza di soci con causa di esclusione dagli ISA (ad esempio contribuenti in regime forfetario o soggetti di nuova attività) non impedisca, di per sé, l’adesione al CPB della struttura, restando fermo l’obbligo di opzione congiunta per i soci che possono applicare gli ISA.
Il ruolo degli ISA per STP/STA - Il presupposto soggettivo per l’accesso al CPB è l’applicazione degli ISA in via definitiva. Per le STP/STA l’ISA risulta oggi solo in versione sperimentale e compilato a fini statistici, con la conseguenza che la società non rientra tra i soggetti ISA “pieni” e non può essere ammessa al CPB 2026/2027.
Effetti sulle lettere b‑quinquies e b‑sexies - Poiché la STP/STA non può accedere al CPB per mancanza del presupposto soggettivo (ISA definitivo), le previsioni delle lettere b‑quinquies e b‑sexies non si applicano per limitare l’accesso al concordato dei singoli soci. La mancata definitività dell’ISA per le STP/STA “disattiva” il doppio vincolo tra socio e struttura, consentendo ai professionisti soci di valutare in modo autonomo la propria adesione al CPB, se in possesso dei requisiti individuali.
La posizione dei soci con partita IVA individuale - I soci di STP/STA che possiedono partita IVA propria e producono reddito di lavoro autonomo ex articolo 54 TUIR possono aderire al CPB 2026/2027 a titolo personale, purché soddisfino i requisiti previsti per i contribuenti ISA (assenza di cause di esclusione, corretta applicazione dell’indicatore, ecc.). La scelta del singolo socio non è subordinata né all’adesione della STP/STA, oggi preclusa, né al comportamento degli altri soci, anche qualora questi ultimi, pur avendone i requisiti, scelgano di non aderire.
Esempio operativo: STP con soci ordinari e forfetari - Si immagini una STP con quattro soci, tutti con propria partita IVA: due in regime forfetario e due in regime ordinario (A e B).
In tale configurazione, il socio ordinario A potrà aderire al CPB 2026/2027 autonomamente anche se il socio ordinario B, pur avendone i requisiti, decide di non aderire, mentre i soci forfetari restano comunque esclusi dall’istituto del CPB a partire dal 2025 e non incidono sull’opzione.
Differenza rispetto alle associazioni professionali - Per le associazioni professionali “tradizionali”, per le quali gli ISA sono approvati in via definitiva, continua ad applicarsi la regola dell’opzione congiunta e delle cause di esclusione di cui alle lettere b‑quinquies e b‑sexies.
Negli studi associati ISA‑pieni, quindi, l’adesione al CPB del singolo professionista resta condizionata all’adesione dello studio e degli altri associati, secondo una logica di coordinamento e simmetria delle posizioni.
Spunti applicativi per la consulenza - Dal punto di vista operativo, il chiarimento consente ai soci di STP/STA di valutare la convenienza del CPB sulla propria posizione individuale, senza dover attendere o vincolare la scelta dell’intera compagine. Per il consulente sarà centrale simulare gli effetti del concordato sul reddito personale del socio (considerando anche la quota utili della STP/STA) e coordinare il tutto con la disciplina ISA sperimentale applicabile alla società, che resta per ora confinata alla dimensione statistica.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Concordato preventivo biennale
Questo documento fa parte del FocusCPB 2026/2027
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