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Impianto di condizionamento: quali requisiti per la detrazione edilizia nel 2026

1 Settembre 2026
Impianto di condizionamento: quali requisiti per la detrazione edilizia nel 2026

L’installazione di un nuovo condizionatore nel 2026 dà diritto alla detrazione del 50%? Si chiede inoltre se è necessaria la pratica ENEA e l’APE.

La risposta al primo quesito è senz’altro affermativa: anche per il 2026 le spese sostenute per l’acquisto di un climatizzatore inverter a pompa di calore sono detraibili al 50% (36% in caso di immobili diversi dall’abitazione principale), ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR. Vediamo di seguito condizioni e limiti per l’agevolazione.

In linea generale, l’installazione di un condizionatore nel 2026 può dare diritto a una detrazione fiscale:

  • nell’ambito del “Bonus ristrutturazione”, con una detrazione del 50-36% su una spesa massima di 96.000 euro per interventi di miglioramento energetico;
  • tramite il c.d. Ecobonus, che offre una detrazione del 50-36% per la sostituzione di impianti di climatizzazione con soluzioni ad alta efficienza energetica.

Nel caso in esame, trattandosi di nuova installazione, si rientra sicuramente nella prima ipotesi. L’Amministrazione finanziaria già in passato ha precisato che le spese sostenute per l’acquisto di un climatizzatore inverter a pompa di calore di classe energetica A, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR, sono detraibili al 50-36%. In occasione di Telefisco 2019 è stato precisato che anche la sostituzione di:

  • un impianto di condizionamento ad aria solo fredda
  • con uno di nuova generazione ad aria calda e fredda dotato di pompa di calore, reversibile, e con consumi inferiori (certificati), senza che ciò abbia comportato la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e senza aver effettuato lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile,

assicura al contribuente di godere della detrazione del 50-36% per ristrutturazione edilizia.

Si ricorda che la detrazione spetta infatti per gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.

Per “idonea documentazione” si ritiene sia sufficiente il rilascio, da parte del produttore della c.d. “scheda tecnica”. Per fruire della detrazione è necessario inoltre che l’impianto sia:

  • installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (per uso domestico, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.);
  • posto direttamente al servizio dell’abitazione.

Le fatture devono essere intestate allo stesso soggetto che richiede la detrazione e le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale, da cui risulti:

  • la causale del versamento,
  • il codice fiscale del soggetto che paga (contribuente beneficiario)
  • e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento (fornitore).

Infine, la comunicazione all’ENEA è obbligatoria quando si installa un nuovo condizionatore o si effettua una sostituzione che comporta un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’abitazione. La pratica deve essere inviata entro 90 giorni dal completamento dell’installazione. L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) non è sempre obbligatorio, ma è consigliato per certificare la nuova classe energetica raggiunta. Secondo la normativa, l’APE deve essere aggiornato “ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”.

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