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RETRIBUZIONE

Trasparenza retributiva: i primi chiarimenti della Fondazione Studi CdL

9 Giugno 2026
Trasparenza retributiva: i primi chiarimenti della Fondazione Studi CdL

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro – con Circolare del 5 giugno 2026, n. 3 – ha analizzato il contenuto del D.Lgs. n. 96/2026 (di attuazione della Direttiva (UE) 2023/970), relativo alla tracciabilità delle decisioni salariali e sulla verificabilità dei criteri che giustificano eventuali differenze economiche tra lavoratori.

La disciplina europea e quella nazionale muovono dal presupposto che differenze retributive tra lavoratori non siano necessariamente discriminatorie.

L'elemento decisivo diventa però la possibilità di ricondurre tali differenze a fattori oggettivi, pertinenti e neutrali rispetto al genere.

Anzianità di servizio, competenze professionali, responsabilità organizzative, risultati conseguiti, particolari condizioni di lavoro o requisiti specialistici possono continuare a giustificare trattamenti economici differenziati. Ciò che cambia è l'onere organizzativo richiesto al datore di lavoro per dimostrare l'effettiva esistenza di tali presupposti.

In questo contesto, la documentazione assume una funzione strategica.

Politiche retributive non formalizzate, criteri di attribuzione dei superminimi non tracciati o sistemi premiali caratterizzati da elevata discrezionalità rischiano di diventare elementi di particolare criticità in sede ispettiva o giudiziale. 

I lavoratori hanno diritto di ottenere informazioni sui livelli retributivi medi applicati ai lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. La corretta definizione del perimetro di comparazione assume un rilievo determinante. Errori nella qualificazione delle mansioni o nella valutazione del lavoro di pari valore potrebbero generare confronti non omogenei e alimentare contestazioni successive.

Uno dei profili più delicati riguarda il trattamento delle componenti retributive individuali. La circolare evidenzia che i livelli retributivi medi devono essere costruiti facendo riferimento agli elementi continuativi e strutturali della retribuzione, con esclusione dei trattamenti individuali non strutturali, quali superminimi individuali, premi una tantum e indennità ad personam.

Riferimenti normativi:

Questo documento fa parte del FocusTrasparenza retributiva